Art. 3

In vigore dal 19 ott 1937
Successivamente all'inquadramento previsto all' sarà provveduto all'inquadramento: a) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 73 del testo unico, modificato dall' del R. decreto:legge 3 settembre 1936; n. 1900; b) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dello stesso articolo sopra indicato. Per gli impiegati di cui alla lettera a) l'inquadramento è subordinato ai risultati di un concorso per titoli. A tale scopo tutti coloro che ne abbiano diritto dovranno presentare al Ministero delle corporazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al concorso corredata di tutti i documenti, che saranno prescritti da apposita circolare del Ministero suddetto. La Commissione prevista dall' provvederà all'esame dei titoli e proporrà la graduatoria dei vincitori del concorso, e l'assegnazione di ciascuni di essi ai posti di ruolo. I vincitori del concorso non,potranno comunque essere inquadrati in grado superiore al IX nel gruppo A ed al X nel gruppo B, ferma restando la limitazione dell'inquadramento al grado iniziale dei rispettivi ruoli per coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio dopo il 1° gennaio 1933. Per gli impiegati di cui alla lettera b) l'inquadramento sarà effettuato in base alla graduatoria che sarà fatta dalla Commissione prevista dall', tenendo conto dei risultati dei concorsi sostenuti e delle funzioni esercitate durante il periodo di servizio presso i Consigli. Tali impiegati non potranno essere inquadrati ad un grado superiore al IX nel gruppo A. ed al X nel gruppo B. L'inquadramento di essi potrà inoltre, a giudizio della Commissione suindicata, essere effettuata con riserva di anzianità a favore dei funzionari di cui alla lettera a), vincitori del concorso per titoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-3

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