Art. 12
In vigore dal 19 ott 1937
L'inquadramento è effettuato sulla base delle norme contenute negli articoli precedenti, con decreto del Ministro per le corporazioni, su parere della Commissione di cui al comma seguente.
Tale Commissione, costituita con decreto del Ministro per le corporazioni, è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un funzionario dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al VI, del direttore generale del Commercio, di un funzionario dirigente il servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni, del capo della Divisione personale del Ministero delle corporazioni e di un funzionario di grado VI della Direzione generale del commercio.
Qualora la Commissione sia chiamata a dar parere, in merito ai personale dei servizi statistici sarà integrata con un funzionario designato dall'Istituto centrale di statistica.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle corporazioni di grado non superiore al VII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-12