Art. 13
In vigore dal 19 ott 1937
Effettuato l'inquadramento sarà bandito, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, il concorso, da espletarsi con le modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, fra gli avventizi che si trovino nelle condizioni di cui al 7° comma dell'art. 73-bis, aggiunto al testo unico in base all' del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-13