Art. 14

In vigore dal 8 lug 1943
I posti che dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli risultino disponibili nei gradi superiori all'iniziale, saranno coperti nella prima attuazione del presente decreto, che dovrà effettuarsi entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, mediante concorsi da bandirsi dal Ministero delle corporazioni per soli titoli per le nomine ai gradi 5°, 6°, 7° e 10°, per titoli e per esami per le nomine agli altri gradi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-14

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