Art. 15

In vigore dal 8 lug 1943
Ai concorsi di cui al precedente articolo saranno ammessi i funzionari dei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni appartenenti allo stesso gruppo e al grado immediatamente inferiore a quello cui aspirano, che da almeno tre anni rivestano la posizione considerata corrispondente al grado nel quale hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo statale, i funzionari di ogni altra Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianità in quest'ultimo grado, e infine limitatamente ai concorsi per il ruolo dei capi dei servizi statistici, i capi di uffici statistici di Enti locali od Enti parastatali i quali comprovino di possedere, oltre il diploma di laurea, anche quello di abilitazione alle discipline statistiche e di avere altresì una anzianità nel grado attuale di almeno 12 anni per gli aspiranti a posti di 6° grado, 10 anni per il 7°, 8 anni per l'8° e 5 anni per il 9°. Per il personale che avrà conseguito la nomina nei ruoli dei capi uffici statistica e dei capi delle ragionerie in base alle norme dell' del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000), l'anzianità minima di grado richiesta dal precedente comma è computata, per la partecipazione ai concorsi per il grado 10°, tenendo conto pure del servizio prestato con funzioni direttive di cui al comma 7° dell' del Regio decreto-legge predetto. Alla Commissione costituita ai sensi dell', è attribuita la competenza a giudicare i concorsi per titoli e a formare le graduatorie di merito previsti in questo articolo. Per i concorsi per titoli e per esami la Commissione giudicatrice sarà costituita con i decreti che bandiranno i rispettivi concorsi.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-15

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