Art. 11

In vigore dal 19 ott 1937
Non si farà luogo all'inquadramento per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato domanda di collocamento a riposo, cui abbiano diritto in base ai regolamenti della Camera di commercio dalla quale provengono oppure risultino aver raggiunto i limiti di età e di servizio che, a norma delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, darebbero loro diritto ad essere collocati a riposo. Potranno essere, altresì, esclusi dall'inquadramento, previo parere della Commissione costituita a termini dell', gli impiegati che alla stessa data sopra indicata risultino aver compiuto i 40 anni di servizio oppure i 65 anni di età, con almeno 20 anni di servizio. Al personale escluso dall'inquadramento spetterà il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 76 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. Fino all'effettiva cessazione dal servizio del personale considerato nel presente articolo dovranno essere mantenuti scoperti i posti corrispondenti nei ruoli statali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-11

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