Art. 6

In vigore dal 23 ago 1936
Nel procedere alla revisione dei lavori, la Commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punto. A tal fine ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova. La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-6

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