Art. 5
In vigore dal 23 ago 1936
I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali:
È inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.
Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita a termini dei commi precedenti.
L'esclusione è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-5