Art. 3
In vigore dal 23 ago 1936
La Commissione esaminatrice è nominata dai Ministro per la grazia e giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l'esame o con altro successivo, ed è composta di un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, e di due avvocati iscritti nell'albo speciale.
Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.
I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
Esercitano le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, nominati dal Ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-3