Art. 4
In vigore dal 8 mag 1940
Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.
La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.
La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-4