Art. 4

In vigore dal 8 mag 1940
Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi. La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-4

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