Art. 1
In vigore dal 23 ago 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l' della legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle anni giurisdizioni superiori;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale, preveduto nell' della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-1