Art. 2

In vigore dal 23 ago 1936
I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro per la grazia e giustizia, e corredarla delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'art.3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, nonché della ricevuta della tassa preveduta nell' della stessa legge. Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della Segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché dei giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo