Art. 7

In vigore dal 8 mag 1940
Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità. Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-7

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