Art. 8

In vigore dal 23 ago 1936
L'elenco dei candidati dichiarati idonei è approvato dal Ministro per la grazia e giustizia ed è quindi comunicato al Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori. Lo stesso Ministro esercita l'alta sorveglianza sugli esami. Egli può intervenire in seno alla Commissione esaminatrice ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato, ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Solmi - Di Revel - Lantini Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 376, foglio 26. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482#art-8

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