Art. 6

In vigore dal 8 lug 1936
I magistrati i quali siano stati designati dal primo presidente della Corte di appello, quali componenti delle Commissioni arbitrali suddette, ovvero siano stati nominati componenti di alcune delle Commissioni indicate nell', dovranno fornire all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani tutte le indicazioni relative all'adempimento dell'incarico, all'ammontare del compenso loro liquidato ed alla data della relativa riscossione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-6

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