Art. 8

In vigore dal 8 lug 1936
La ritenuta e il versamento del 3 per cento a termine dell' del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, sono effettuati sulle riscossioni che avranno luogo a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, anche se relative a prestazioni anteriori a tale data. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Solmi - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 371, foglio 133. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo