Art. 8
In vigore dal 8 lug 1936
La ritenuta e il versamento del 3 per cento a termine dell' del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, sono effettuati sulle riscossioni che avranno luogo a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, anche se relative a prestazioni anteriori a tale data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 133. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-8