Art. 5

In vigore dal 8 lug 1936
Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell' del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, e dell' che precede, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il cancelliere della Corte di appello di Roma, trasmetterà, all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, l'elenco di tutti i magistrati, designati, dal 1° gennaio 1935 in poi, dal primo presidente della Corte, quali componenti delle Commissioni arbitrali di cui al n. 4 dell' del R. decreto-legge sopraindicato, con indicazione specifica dei nomi delle parti interessate. Per le nomine successive alta comunicazione dell'elenco predetto, il cancelliere stesso provvederà, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, all'invio all'Istituto suddetto di altro elenco contenente le indicazioni sopra specificate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-5

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