Art. 3

In vigore dal 8 lug 1936
I magistrati i quali siano nominati componenti di alcune delle Commissioni indicate nel n. 3 dell' del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, istituite presso altri Ministeri, sono tenuti a dar comunicazione della nomina all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, ed a versare direttamente allo stesso la percentuale del 3 per cento sull'ammontare netto dei compensi o delle indennità loro liquidate, nel termine di un mese dalla relativa riscossione. Quando la nomina avvenga per designazione del Ministero di grazia e giustizia, o dei capi degli uffici ai quali i magistrati stessi appartengono, la designazione sarà comunicata all'Istituto predetto a cura del Ministero o del Capo dell'ufficio competente. Il pagamento della percentuale di cui nella prima parte del presente articolo avverrà o direttamente o merce versamento sul conto corrente postale n. 1/4268 intestato all'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-3

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