Art. 1

In vigore dal 8 lug 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono effettuati al netto della ritenuta del 3 per cento istituita dall' del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, i pagamenti disposti a favore dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari con mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia per i titoli seguenti: a) per indennità di missione: b) per premi di operosità e di rendimento, compresi i compensi liquidati in base all' della legge 10 luglio 1930, n. 995, e art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595; c) per partecipazioni a Commissioni o Consigli di studio, di esami, di concorsi o di scrutinio; d) per ispezioni alle cancellerie. Alla fine di ogni trimestre l'importo delle ritenute è versato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia a favore dei due Istituti interessati sui rispettivi conti correnti postali n. 1/4268 e n. 1/3935.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-1

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