Art. 1
In vigore dal 8 lug 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono effettuati al netto della ritenuta del 3 per cento istituita dall' del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, i pagamenti disposti a favore dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari con mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia per i titoli seguenti:
a) per indennità di missione:
b) per premi di operosità e di rendimento, compresi i compensi liquidati in base all' della legge 10 luglio 1930, n. 995, e art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;
c) per partecipazioni a Commissioni o Consigli di studio, di esami, di concorsi o di scrutinio;
d) per ispezioni alle cancellerie.
Alla fine di ogni trimestre l'importo delle ritenute è versato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia a favore dei due Istituti interessati sui rispettivi conti correnti postali n. 1/4268 e n. 1/3935.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-1