Art. 2
In vigore dal 8 lug 1936
Gli ordinativi di pagamento emessi dalle autorità giudiziarie per indennità di trasferta a favore dei funzionari indicati nel precedente articolo sono compilati al netto della ritenuta del 3 per cento, della quale è presa annotazione su distinta colonna del modello 12 dell'ufficio giudiziario che ha disposto il pagamento.
A fine di ogni trimestre, insieme col verbale di verifica delle spese di giustizia, sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia due distinti estratti di detto registro, uno per i magistrati e l'altro per i cancellieri e segretari giudiziari, contenenti ciascuno le precise indicazioni delle somme ritenute nel trimestre a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.
Il Ministero, accertato l'ammontare delle ritenute suddette, dispone il versamento dell'importo relativo in favore dei due Istituti interessati, con le modalità indicate nel capoverso del precedente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-2