Art. 7
In vigore dal 8 lug 1936
Il cancelliere dirigente di ogni ufficio giudiziario nella ripartizione bimestrale dei proventi in conformità dell'art. 100 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, deve prelevare il 3 per cento sulla somma netta da ripartirsi fra i cancellieri e segretari giudiziari e versare il relativo importo sul conto corrente n. 1/3935 a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.
A fine di ogni bimestre lo stesso cancelliere dirigente deve trasmettere all'Istituto suddetto una copia dello stato di ripartizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-7