Art. 7

In vigore dal 8 lug 1936
Il cancelliere dirigente di ogni ufficio giudiziario nella ripartizione bimestrale dei proventi in conformità dell'art. 100 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, deve prelevare il 3 per cento sulla somma netta da ripartirsi fra i cancellieri e segretari giudiziari e versare il relativo importo sul conto corrente n. 1/3935 a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari. A fine di ogni bimestre lo stesso cancelliere dirigente deve trasmettere all'Istituto suddetto una copia dello stato di ripartizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo