Art. 4
In vigore dal 8 lug 1936
Tutti i magistrati, i quali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, riscuoteranno somme a titolo di compenso per partecipazione alle Commissioni arbitrali indicate nel n. 4 dell' del R. decreto-legge sopra indicato, dovranno provvedere, direttamente, al versamento all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani della quota del 3 per cento sull'importo netto del compenso loro liquidato, entro il termine di un mese dalla data della relativa riscossione.
Detto versamento verrà eseguito con le modalità stabilite nel secondo capoverso dell'articolo che precede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-06-04;1121#art-4