Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 124
In vigore dal 9 lug 1936
L'imposta si liquida e si riscuote sulla quantità del generi determinata a norma del presente e dei successivi articoli.
Nella liquidazione dell'imposta, le quantità minori di mezzo litro o di mezzo chilogramma non sono calcolate, quelle eguali o superiori a mezzo litro o a mezzo chilogramma si computano come un intero.
Salvo il disposto del primo comma del precedente , è dovuta l'imposta sulle quantità isolate minori della metà di un litro o di un chilogramma, ed in tal caso l'imposta si liquida sulla quantità reale dei generi.
Quando per disposizione di legge l'unità di misura, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, è stabilita a bottiglia, le bottiglie della capacità da un quarto di litro a mezzo litro sono considerate come mezza bottiglia; quelle superiori a mezzo litro e sino ad un litro, come una bottiglia; quelle superiori ad un litro e sino ad un litro e mezzo, come una bottiglia e mezza; quelle superiori ad un litro e mezzo e sino a due litri, come due bottiglie.
Per le bottiglie di capacità inferiore ad un quarto di litro o superiore a due litri, l'imposta si liquida sulla quantità reale del liquido che contengono.
Per le bevande alcooliche contenute in bottiglie confezionate e munite di contrassegno secondo le disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e del relativo regolamento approvato col Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, la quantità da assoggettarsi all'imposta si determina in base al contenuto anidro indicato sui recipienti.
Non sono soggetti ad imposta i campioni destinati alle amministrazioni pubbliche o ad istituti scientifici per esperimenti, analisi o per altri fini analoghi, sotto l'osservanza delle cautele da stabilirsi dall'ufficio delle imposte di consumo.
Storico versioni
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