Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 121

In vigore dal 9 lug 1936
Qualora gli agenti delle imposta di consumo abbiano motivo di sospettare che nei veicoli o nei dispacci postali contenenti pacchi o corrispondenza siano trasportati generi od oggetti in frode hanno facoltà di accompagnare i veicoli o i dispacci stessi all'ufficio di posta e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza senza però violare le corrispondenze. È vietato agli agenti delle imposte di procedere, salvo il caso di flagrante reato, a perquisizioni negli uffici postali, sulle vetture postali, e negli scompartimenti destinati al servizio postale sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-121

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