Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 120
In vigore dal 9 lug 1936
Ricevuta la dichiarazione, gli agenti delle imposte di consumo provvedono, se lo ritengono necessario, alla verificazione.
Questa dev'essere eseguita con le opportune cautele per non danneggiare i generi, e i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione.
Quando non siavi sospetto di frode, la verificazione del peso e della qualità dei generi può essere eseguita per una parte solamente, in modo da avere sufficiente prova dell'esattezza della dichiarazione per la quantità intiera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-120