Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 123
In vigore dal 9 lug 1936
Le operazioni doganali hanno sempre la precedenza su quelle delle imposte di consumo.
Le merci soggette al regime doganale che siano pure soggette alle imposte di consumo non vengono rimesse agli agenti delle imposte se non dopo esaurite le pratiche doganali e, in caso di trasgressione, dopo pagati i diritti, le multe e le spese.
Gli agenti doganali debbono però dare agli agenti delle imposte di consumo tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse dello imposte e devono metterli in grado di stendere processo verbale di accertamento di trasgressione, quando ne sia il caso, rimettendo loro i generi dopo che sia stato assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-123