Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 125

In vigore dal 9 lug 1936
Le imposte si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci, e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria dei generi, qualunque ne sia la causa. È però in facoltà del proprietario di un genere avariato di optare per la distruzione di esso, a sue spese, osservate le cautele prescritte dall'ufficio delle imposte di consumo. Se in uno o più colli si trovano diverse parti di generi, le quali, insieme riunite, costituiscano un oggetto specialmente nominato nella tariffa, tali parti, benché presentate separatamente, devono assoggettarsi ad imposta come l'oggetto che sono destinate a formare. Gli articoli composti di più materie soggette ad aliquote diverse debbono assoggettarsi all'imposta secondo l'aliquota applicabile alla materia predominante in peso. Trattandosi di un articolo soggetto ad imposta unito ad altri che non lo siano, l'imposta è riscossa sulla sola quantità del genere soggetto ad imposta, qualunque sia la proporzione di esso. Trattandosi invece di più articoli assoggettati ad aliquote diverse, uniti ed altri che son lo siano, l'imposta si riscuote sulla quantità soggetta ad imposta con la norma stabilita nel capoverso precedente. Le disposizioni degli ultimi due capoversi sono applicabili soltanto ai miscugli ed a tutte le composizioni ed unioni di generi, che possono facilmente scindersi nei loro elementi costitutivi, ma non anche quando i componenti siano inscindibilmente uniti, formando un genere nuovo commercialmente distinto e diverso dai singoli componenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-125

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