Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 129
In vigore dal 9 lug 1936
Liquidata e pagata l'imposta, è consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, la quale deve scortare i generi fino al luogo di destinazione.
La bolletta di pagamento deve contenere lo seguenti indicazioni:
a) l'ufficio che la rilascia;
b) la data e l'ora della emissione;
c) il cognome e il nome del destinatario e, se esso è un commerciante, l'ubicazione dell'esercizio;
d) la quantità e la qualità dei generi;
e) la somma pagata;
f) il termine entro il quale deve effettuarsi il trasporto.
Le somme liquidate, compresa la tassa di bollo ove essa non sia riscossa mediante applicazione di marche, debbono essere arrotondate in conformità delle disposizioni del decreto 20 agosto 1926, n. 1480.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-129