Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 134

In vigore dal 9 lug 1936
Sorgendo controversia tra l'ufficio delle imposte di consumo ed il contribuente sulla qualificazione dei generi soggetti ad imposta, si prelevano di comune accordo tre campioni, suggellandoli in modo da assicurarne l'identità, e si redige processo verbale. Alla decisione delle controversie si provvede a norma dell' del presente regolamento. Potrà intanto consentirsi il trasporto dei generi al luogo di destinazione, previo deposito dell'ammontare dell'imposta pretesa dall'ufficio. Non si ammettono reclami dopo ultimata l'operazione con la esazione della imposta in via definitiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-134

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