Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 136

In vigore dal 9 lug 1936
L'applicazione dell'imposta sulle merci contenute nei pacchi postali e di competenza degli uffici postali di destinazione, i quali operano come delegati degli uffici delle imposte di consumo, ed ha luogo in base alle dichiarazioni del contenuto dei pacchi medesimi fatte dai rispettivi mittenti. Gli ufficiali postali, con l'osservanza delle prescritte formalità, possono aprire qualsiasi pacco per accertare la esattezza delle dichiarazioni del mittente. Per gli involti vengono applicate le tare legali fissate dalla tariffa. Emesse dall'ufficio postale le relative bollette di pagamento, e prima che i pacchi siano consegnati al personale incaricato della consegna ai destinatari, l'amministrazione delle imposte di consumo, a mezzo di propri funzionari delegati, può eseguire una controvisita dei pacchi stessi, sotto l'osservanza dell' del presente regolamento. Presso gli uffici postali centrali possono all'uopo essere stabiliti, d'accordo col direttore delle poste, uffici delle imposte di consumo. Sulle eventuali divergenze fra l'amministrazione delle imposte di consumo e quella delle poste decide definitivamente il Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-136

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