Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. VI

Art. 137

In vigore dal 9 lug 1936
Chiunque, privato od ente, comprese le società cooperative anche se vendono esclusivamente ai propri soci, voglia intraprendere la vendita al minuto di generi soggetti ad imposta o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali soggetti ad imposta, deve farne,dichiarazione scritta almeno quindici giorni prima all'ufficio delle imposte di consumo, indicando: 1° il cognome e il nome del privato, ovvero la ragione sociale dell'ente che vuole esercitare la vendita o la macellazione; 2° la specie della vendita o del macello; 3° la via ed il numero del fabbricato ove vuolsi attivare la vendita o il macello; 4° i locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono in comunicazione, con la dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pel locali ove si fa la vendita o la macellazione ed all'obbligo di sistemarli, se non si trovino in tali condizioni; 5° il giorno dell'apertura dell'esercizio. La stessa dichiarazione deve essere presentata ogni qualvolta l'esercizio viene trasferito da un locale ad un altro. Ove occorra la licenza di altra autorità per l'attivazione od il trasferimento dell'esercizio, essa deve essere contemporaneamente presentata. Chi lascia trascorrere il termine assegnatogli dall'ufficio delle imposte di consumo per attivare o trasferire l'esercizio, si considera decaduto dal permesso ottenuto. Volendolo di nuovo attivare, deve fare un'altra dichiarazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-137

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