Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 131
In vigore dal 9 lug 1936
I carichi voluminosi di generi soggetti a imposta, dei quali non si possa subito stabilire il peso netto, vengono descritti in apposita licenza e, dietro deposito della imposta ragguagliata sul peso, lordo o di corrispondente cauzione, possono essere avviati al luogo di destinazione, assegnandosi sulla licenza il tempo in cui i veicoli che li portano debbono essere ricondotti vuoti all'ufficio per verificarne il peso, onde stabilire quello su cui è dovuta l'imposta.
Questo tempo non può essere maggiore di 12 ore; ma è in facoltà dell'ufficio delle imposte di consumo di prorogarlo per ragioni eccezionali.
Compiuta l'operazione, viene al contribuente rilasciata la bolletta di pagamento, ritirando la licenza che si contrappone alla matrice e restituendogli la maggior somma depositata di cui l'ufficio ritira la ricevuta.
Quando i detti veicoli non siano ricondotti all'ufficio entro il termine stabilito, la liquidazione dell'imposta viene fatta sul peso lordo, facendosene analoga osservazione.
I carri, il cui peso sia stato in tal modo constatato, possono marcarsi a fuoco con cifre per la deduzione della tara in caso di nuova introduzione. L'ufficio deve dl frequente ripesare questi carri, ed a sua volta il proprietario od il possessore deve notificargli ogni modificazione in essi introdotta.
A richiesta del contribuente possono essere pesati preventivamente i carri ed i recipienti.
In questo caso l'ufficio rilascia una bolletta di tara preventiva in cui vengono descritti i carri ed i recipienti col loro peso.
I carri ed i recipienti sono contrassegnati con piombi od altri contrassegni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-131