Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. V
Art. 127
In vigore dal 9 lug 1936
Il volume dei liquidi si accerta, qualora il contribuente o l'ufficio della imposte di consumo lo richieda e il richiedente fornisca i recipienti per il travaso e si assoggetti alla spesa, col decalitro, ovvero deducendo dal peso lordo quello dei recipienti vuoti. In tale ultimo caso, un quintale di peso netto delle bevande vinose si computa per un ettolitro, ed un quintale di alcool e di acquavite viene ridotto al volume corrispondente, previo l'accertamento del contenuto alcoolico con l'alcoolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15.56 c., giusta le tabelle dei coefficienti approvate dal Ministero delle finanze.
Ove non sia richiesta la misurazione diretta di cui al precedente comma, l'accertamento della quantità ha luogo deducendo dal peso lordo la tara legale stabilita per i recipienti.
L'ufficio delle imposte può marcare con bollo a fuoco i fusti per indicarne la capacità o il peso e può indicare su adatti contrassegni la capacità delle damigiane e degli altri recipienti che servono per il trasporto dei liquidi.
Per il vino in fiaschi, la quantità si accerta in base alla capacità media dei fiaschi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-127