Art. 120
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 120

253 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Ricevuta la dichiarazione, gli agenti delle imposte di consumo provvedono, se lo ritengono necessario, alla verificazione. Questa dev'essere eseguita con le opportune cautele per non danneggiare i generi, e i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione. Quando non siavi sospetto di frode, la verificazione del peso e della qualità dei generi può essere eseguita per una parte solamente, in modo da avere sufficiente prova dell'esattezza della dichiarazione per la quantità intiera.
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