Testo unico
Art. 5
(Art. 5 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
In vigore dal 15 gen 1976
L'Opera nazionale è investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere ha la facoltà di provocare dalle competenti autorità governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.
Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, relativi alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 1975, n. 698, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonche' quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-5