Testo unico
Art. 3
(Art. 3 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 2 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 3 legge 13 aprile 1933, n. 298).
In vigore dal 12 mar 1935
Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.
I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.
Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.
Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.
Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.
Sono soci giovanili minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di L. 10.
Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.
L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.
Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-3