Testo unico
Art. 8
(Art. 8 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 7 legge 13 aprile 1933, n. 298).
In vigore dal 12 mar 1935
In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
La Federazione è retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice presidente, che sono di diritto, rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.
Fanno parte di diritto del Consiglio:
1) il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;
2) il medico provinciale;
3) il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.
Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternità e dell'infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale scegliendolo fra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformità al disposto del precedente .
I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la può promuovere.
Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto, contro il quale è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Contro la determinazione del Ministro non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.
Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovrà stabilirne i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dello finanze.
Storico versioni
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