Testo unico

Art. 9

(Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
La Federazione provinciale: 1° dirige e coordina le attività dei Comitati comunali di patronato di cui all'; 2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite, dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e della infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private; 3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-9

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