Testo unico

Art. 10

(Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R.. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche private, e dei Comitati di patronato di cui al seguente ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia. Nei casi di urgenza, il presidente può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica. Per l'esercizio della vigilanza, il presidente può fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori corporativi, con le modalità stabilite nel regolamento. Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa Nazionale di maternità e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-10

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