Testo unico
Art. 4
(Art. 4 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 3 decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 4 legge 13 aprile 1933, n. 298).
In vigore dal 15 gen 1976
L'Opera nazionale:
1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi, fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'età di anni 18 compiuti.
Con le provvidenze dirette a questi scopi, l'Opera nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;
2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico - pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;
3° organizza, d'accordo con le amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonché con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;
4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 1975, n. 698, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonche' le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-4