Testo unico
Art. 1
(Art. 1 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - Art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 298).
In vigore dal 19 ago 1945
Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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( legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - legge 13 aprile 1933, n. 298).
È istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».
L'Opera nazionale non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le, disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.
L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.
Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.
L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Sono del pari demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, attribuiti al Ministero dell'interno con il R. decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 e successive modificazioni, e sull'Istituto di malariologia «E. Marchiafava», gia' attribuiti al Ministero degli affari esteri con R. decreto 7 settembre 1933. n. 1185".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-1