Testo unico

Art. 2

(Art. 2 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 1 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 1 R. decreto-legge 27 marzo 1933, a. 371 Art. 2 legge 13 aprile 1933, n. 298).

In vigore dal 12 mar 1935
L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e designati: uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal Ministro per l'interno, e cinque, rispettivamente, dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal Ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza della madre e del fanciullo. I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati. Il presidente e il vice presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. In seno al Consiglio centrale è costituita, una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal Ministro per l'interno, il quale nominerà pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri. Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica. Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: il Ministro per l'interno la può promuovere. Il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316#art-tu-2

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