Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 50

In vigore dal 16 ago 1934
Le disposizioni contenute negli della legge non sono applicabili alle amministrazioni dello Stato. Tuttavia, le amministrazioni stesse sono tenute a trasmettere al Ministero delle Corporazioni mensilmente i dati di produzione degli stabilimenti da esse gestiti e, semestralmente, l'elenco dei depositi con serbatoi di oli minerali e dei distributori di carburanti di propria pertinenza.
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