Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 16 ago 1934
La Commissione di cui all' della legge delibera a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità di voti, prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.
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