Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 51

In vigore dal 16 ago 1934
Alla scadenza delle concessioni, di cui agli della legge, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino le zone pubbliche o demaniali occupate dagli impianti, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti dall'amministrazione cui le zone appartengono, salvo contraria disposizione contenuta nell'atto di concessione.
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