Art. 1

In vigore dal 16 ago 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rd-1

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