Art. 1
In vigore dal 16 ago 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rd-1