Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 16 ago 1934
La decadenza delle concessioni di cui agli della legge importa la immediata cessazione dell'esercizio degli impianti, salva contraria disposizione data col provvedimento di decadenza.
Essa importa altresì la decadenza delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dal secondo comma dell' della legge stessa.
Peraltro, la revoca di dette autorizzazioni e dei nulla osta, o l'annullamento di essi, non hanno effetto se non dopo l'eventuale revoca delle concessioni previste dagli della legge.
Tuttavia, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, l'autorità competente può ordinare la immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, il vuotamento dei serbatoi, dandone avviso al Ministero delle Corporazioni per i provvedimenti di sua competenza.
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