Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 48
In vigore dal 16 ago 1934
Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di stabilimento per la lavorazione degli oli minerali, ovvero di deposito degli oli stessi, e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dal Prefetto, previo benestare del Ministero delle Corporazioni.
Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo, ed è obbligato a risarcire quest'ultimo di qualunque danno comunque arrecatogli.
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