Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo V

Art. 55

In vigore dal 16 ago 1934
Fino a quando resterà in vigore l'attuale regime doganale degli oli minerali, loro residui e derivati, gli stabilimenti di cui all' della legge saranno sottoposti a vigilanza finanziaria ai fini dei riscontri previsti dal presente regolamento ed ai fini dell'applicazione della tassa di vendita e dei diritti accessori dovuti sui prodotti estratti a norma delle vigenti disposizioni. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni e per l'interno: Mussolini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-55

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